Istruzioni amministrative - Le elezioni dei consigli comunali
La composizione delle liste
Dal 2011 - Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010 il numero massimo di consiglieri comunali escluso il sindaco è:
n. 48: Popolazione superiore ad un milione di abitanti
n. 40: Popolazione superiore a 500.000 abitanti
n. 36: Popolazione superiore a 250.000 abitanti
n. 32: Popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia
n. 24: Popolazione superiore a 30.000 abitanti
n. 16: Popolazione superiore a 10.000 abitanti
n. 12: Popolazione superiore a 3.000 abitanti (Comune di Fosso')
n. 9. Popolazione con meno di 3.000 abitanti
Raccolta delle firme
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di dindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:
da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra i 5.001e 10.000 abitanti (Comune di Fosso')
Le sottoscrizioni degli stessi candidati non valgono ovviamente nel conteggio.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione lista (ammenda da 200,00 a 1.000,00 euro) art. 28, 5 comma, art. 32, 5 comma e art. 93 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004)
Le firme devono essere autenticate
La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
Possono autenticare le firme, esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, i seguenti pubblici ufficiali:
notaio
giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali,
segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, assessore provinciale, presidente del consiglio provinciale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal presidente della provincia;
sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, funzionario comunale incaricato;
consigliere provinciale o consigliere comunale, solo dopo aver comunicato la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature ( citato art. 14, comma 3).
Richiesta certificati elettorali
Per ogni firma raccolta, andranno richiesti e allegati in originale i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.