Ai sensi dell’art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53, modificato dalla Legge 28/04/1998, n. 130 e dalla Legge n, 120 del 30/04/1999, sono competenti ad eseguire le autenticazioni redatte con le modalità di cui all II° ed al III° comma dell’art. 20 della legge 04/01/1968, n. 15, i Notai, i Giudici di pace, i Cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie del Tribunale e delle Preture e delle Corti d’Appello, i Segretari della Procura della Repubblica, i Presidenti delle Province, i Sindaci, gli Assessori Comunali e Provinciali, i Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali, i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, i Consiglieri Provinciali e Comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco, I Segretari Comunali e Provinciali, i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco.
Si rammenta che il Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14 , ai quali e’ espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.