Regione Veneto
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

Misure straordinarie per la qualità dell'aria

Recepimento del pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell’intero territorio comunale, approvato dalla Giunta Regionale in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di giustizia Europea

Cosa fare?

Con ordinanza n. 75/2026 anche il Comune di Fossò ha adottato le misure per il miglioramento della Qualità dell'aria valevoli per tutto il territorio comunale ed in vigore dal 01 ottobre 2026 e fino al 30 aprile 2027.

in sintesi si prevede:

A1. Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici alimentati con fonti fossili e biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commerciale, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto, classificati con sigle di categoria E2, E4 ed E5 in base all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, come segue:
- avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027
La suddetta limitazione non si applica ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica ed agli edifici residenziali.

1. Con nessuna allerta – VERDE –

A2. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
• 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
• 19 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

A3. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

2. Con livelli di allerta 1 - ARANCIO e 2 – ROSSO

A4. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993; 
- 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

A5. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 5 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

A6. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l’accensione di impianti termici, anche quando quest’ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.
Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d’aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.
A7. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):
• i generatori di potenza ≤35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiori a 35 mg/Nm3;
• i generatori di potenza >35 kW dovranno essere classificati almeno 5 stelle e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm3e COT non superiori a 2 mg/Nm3;
A8. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell’ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

COMBUSTIONI ALL’APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

C1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
D1. richiamare quanto disciplinato dal "Regolamento comunale per L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue aziendali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/11/2023;

Il livello cui fare riferimento è quello riportato nel bolettino ARPAV emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì disponibile a questa pagina (clicca qui).

Il testo compelto dell'ordinanza è invece disponibile qui sotto.

Ultima modifica: martedì, 29 settembre 2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri