L'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente. A tale operazione sono dunque chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto; ciò non esclude che l'utente possa avvalersi delle Anagrafi comunali, sempre per finalità connesse a procedimenti con la Pubblica Amministrazione.
Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti allo sportello dell'Ufficio Anagrafe la persona interessata (anche se minorenne) munita di un documento di riconoscimento in corso di validità e di una fotografia recente.
Per la legalizzazione di foto di un minore, oltre al minore, deve essere presente almeno un genitore munito di valido documento di identità, in grado di comprovare lo stato di genitore o tutore qualora non residenti.
Può essere legalizzata la foto anche di una persona non residente.